Art. 1.

      1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse hanno diritto alla esenzione totale dal pagamento dell'imposta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nella effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.